GDPR e videosorveglianza le sanzioni previste – Informativa (prima parte)

Spesso mi viene chiesto di fare il punto sulle sanzioni previste in ambito videosorveglianza. L’ambito normativo è articolato per cui mi ripropongo di scrivere ancora sull’argomento.

Si tratta di un argomento spinoso perché in alcune realtà commerciali e di produzione, il diritto alla tutela del patrimonio invocato dal titolare è ancora in conflitto con quello degli interessati.

La speranza è che questo aspetto sia in futuro affrontato con gli interventi di“armonizzazione” del legislatore e/o del Garante.

Tuttavia, è necessario parlarne.

Le nuove norme non prevedono più l’applicazione di quanto contenuto nel vecchio Codice Privacy (Dlgs. 196/2003) nonostante fossero anche richiamate da un provvedimento del Garante del 2010, poi però sono state abrogate dal recente D.lgs. 101/2018.

Quindi bisogna fare attenzione perché il Reg. UE 2016/679 ed D.lgs. 101/2018 hanno introdotto un apparato sanzionatorio “misto”. Il GDPR, disciplina le sanzioni amministrative, mentre il D.lgs. 101/2018 le sanzioni penali.

Di seguito, alcune indicazioni di massima sulle sanzioni amministrative.

Il GDPR prevede sanzioni fino a 10.000.000 di euro – o fino al 2% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente – per le violazioni degli obblighi di cui agli artt. 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43; e

41, paragrafo 4 GDPR. Mentre prevede sanzioni fino a 20.000.000 di euro – o fino al 4% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente:

  • per le violazioni dei principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9 GDPR;
  • per la violazione dei diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22 GDPR;
  • per la violazione delle disposizioni circa i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un’organizzazione internazionale a norma degli articoli da 44 a 49 GDPR;
  • per la violazione di qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX GDPR;
  • nonché per l’inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell’autorità di controllo (ad esempio, Garante privacy) ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2 GDPR, o il negato accesso in violazione dell’articolo 58, paragrafo 1 GDPR.

L’informativa

La videosorveglianza è caratterizzata dalla particolarità della doppia informativa:un’informativa minima (il cartello “Area videosorvegliata”), che trae la sua legittimità dall’abrogato art. 13 comma 3 del vecchio D.lgs. 196/2003 (che recitava: “Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico”); ed un’informativa completa che deve essere resa conformemente a quanto disposto dal nuovo (si fa per dire) Reg. UE 2016/679.

L’informativa minima è necessaria per informare gli interessati che stanno entrando in una zona videosorvegliata. Constatato che non si poteva pubblicare un “manifesto sui diritti da videosorveglianza” allora venne creata una sorta di “pre-informativa” con un cartello contenente un immagine esplicita (telecamera) ed informazioni immediate (indicazione del titolare e della finalità del trattamento).

Solo in presenza di una richiesta esplicita dell’interessato, il Titolare del Trattamento èsempre tenuto a fornire tempestivamente l’informativa completa.

Raccomandazione: i dati di contatto presenti sul “Cartello” dell’informativa minima devono corrispondere al vero ed essere sempre aggiornati.

A tal proposito, riporto quanto ancora valido.

Il Cartello di videosorveglianza:

  • deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
  • deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
  • può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Fatemi sapere se il contenuto di questo articolo è stato di interesse perché mi ripropongo, in ottica di informazione, di dare a questa prima parte un seguito con ulteriori sviluppi sulla videosorveglianza.

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